Arbitro per le Controversie Finanziarie

Arbitro per le Controversie Finanziarie (“ACF”) e adottato il Regolamento di attuazione dell’art. 2, commi 5-bis e 5-ter del Decreto Legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, con il quale sono stabiliti i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie presso l’ACF e individuati i criteri per la composizione del relativo organo decidente.
Consilium SGR p.A. (“SGR”) aderisce all’Arbitro per le Controversie Finanziarie.
Di seguito si riportano alcune informazioni sulle funzioni dell’ACF, sul relativo ambito di competenza e sul funzionamento del procedimento:

  • l’ACF è competente in merito a controversie relative alla violazione da parte della SGR degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del Testo Unico della Finanza (TUF), incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013 in tema di risoluzione delle controversie online dei consumatori, ad eccezione delle controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila);
  • il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
  • Consilium SGR p.A. garantisce che gli eventuali reclami ricevuti, saranno valutati anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall’ACF. In caso di mancato o parziale accoglimento di tali reclami, inoltre, saranno fornite all’investitore adeguate informazioni circa i modi e i tempi per la presentazione del ricorso all’ACF. Per ogni ulteriore esigenza e per l’utilizzo dell’ACF si rimanda al sottostante riferimento internet: www.acf.consob.it